Avvocato Domenico Esposito
 

 

GIURISDIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO PER LE CONTROVERSIE SULLA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO FISCALE

 

 

 

Secondo la Sessioni Unite della Corte di Cassazione, la controversia attinente alla rateizzazione di un debito pecuniario è attribuita alla giurisdizione del giudice tributario poiché il D.Lgs.31.12.1992 n.546, all’art. 2.

 

 

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. UNITE CIVILI, 30 MARZO 2010, N. 7612

 

RITENUTO IN FATTO

che la (…) ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano avverso il rigetto, da parte di Equitalia Esatri S.p.A., di un'istanza di rateazione del debito tributario;

che Equitalia Esatri S.p.A. propone due identici ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione, invocando la giurisdizione del giudice amministrativo; che la società contribuente non si è costituita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che i due ricorsi identici vanno riuniti; ere il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, attribuisce alla giurisdizione tributaria "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati";

che, pertanto, la controversia attinente alla rateizzazione del debito tributario spetta a detta giurisdizione, avendo ad oggetto per l'appunto un debito tributario, a nulla rilevando che la decisione spettante all'Agenzia delle Entrate debba essere assunta in base a considerazioni estranee alla materia tributaria, essendo la giurisdizione attribuita in ragione esclusiva dell'oggetto della controversia;

che, del pari, è priva di rilievo la circostanza - pure valorizzata dalla ricorrente - che, potendo la rateizzazione riguardare debiti di diversa natura, il debitore debba adire giudice diversi in relazione alla diversa natura dei debiti stessi, essendo, questo, un inconveniente di fatto comune all'intera materia della riscossione mediante ruoli;

che, conclusivamente, va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte della società resistente.

P.Q.M.

la Corte, a Sezioni Unite, riunisce i ricorsi e dichiara la giurisdizione del giudice tributario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010